STATUTO
Associazione Politico – Culturale “PROGRESSO”
STATUTO
Art. 1 – Costituzione e sede dell'Associazione.
E costituita in Piana di Monte Verna (CE)
l’Associazione Politico-Culturale denominata “PROGRESSO”. La sede dell'Associazione è in Piana di Monte Verna , nei locali individuati dal Presidente. Con
analoga procedura possono essere istituite sedi secondarie, anche in altri
comuni del comprensorio.
Art. 2 – Carattere dell'Associazione.
L'Associazione non ha fini di lucro ed ha, anzi, l'obbligo
di impiegare ogni suo provento per i fini istituzionali. L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 3 - Scopi dell'Associazione.
L'Associazione, organismo
apartitico, si propone di svolgere la più ampia attività di studio, di ricerca,
di documentazione nel campo culturale, sociale, politico ed economico.
In particolare,
l’Associazione si propone:
a)di
contribuire alla crescita politica, civile, culturale ed economica della
comunità.
b) di porre in essere attività finalizzate alla difesa e alla valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti -
ecologico, urbanistico, artistico e sociale - e in tutte le sue potenzialità -
turistiche, sportive, produttive, di gestione del tempo libero ;
c) di promuovere, tutelare e far conoscere gli usi , i costumi e le tradizioni locali;
L’Associazione promuove ed organizza tutte le
iniziative che ritiene pertinenti con l’oggetto sociale; quali, ad esempio:
incontri, seminari, convegni, conferenze, mostre, sagre, visite guidate e
simili; provvede alla redazione e/o distribuzione di opuscoli, libri ed altro
materiale divulgativo, utilizzando qualsiasi tipo di supporto la tecnologia
metta a disposizione; L'Associazione,
per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad
organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di
intervento politico , sociale e culturale.
Art. 4 – Requisiti dei soci.
Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro
che , avendo compiuto 16 anni , ne facciano richiesta, nell'intento di
contribuire al conseguimento delle sue finalità.
I soci si
distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.
Sono soci fondatori: a) coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
Sono soci fondatori: a) coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
b)
coloro ai quali la qualifica di fondatore è stata attribuita successivamente
dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari tutti coloro che chiedono ed ottengono l’ammissione all’Associazione dopo la sua costituzione.
Sono soci ordinari tutti coloro che chiedono ed ottengono l’ammissione all’Associazione dopo la sua costituzione.
Sono soci
onorari quelle eminenti personalità a cui il Consiglio Direttivo conferisce
tale qualifica per essersi adoperati per l'attuazione e la diffusione delle
finalità statuarie.
I soci, con la sola eccezione di quelli onorari, si
impegnano a sostenere l'Associazione con il puntuale versamento delle quote
sociali, che verranno determinate dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 – Ammissione dei soci.
L'Ammissione
dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione da parte
di almeno uno dei soci fondatori.. La domanda dovrà essere corredata di copia
del presente statuto firmato per esteso dall’aspirante. Sull’accoglimento delle
domande di ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio Direttivo, senza
obbligo di motivazione.
Art. 6 – Doveri dei soci.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero
e volontario, ma impegna gli aderenti al pagamento della quota sociale , al rispetto e all'osservanza del
presente Statuto nonché delle decisioni validamente deliberate dai competenti
organismi.
Art.7 – Perdita
della qualifica di socio.
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti
motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto; b) per decadenza o
perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; c)
per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di
incompatibilità e/o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente
statuto; d) per ritardato o mancato pagamento della quota sociale: in tal caso
il socio moroso viene diffidato per iscritto a provvedere al pagamento di
quanto dovuto e, ove persista la morosità, l’esclusione è deliberata dal Consiglio
Direttivo. Le delibere di esclusione divengono esecutive solo dopo
l’approvazione da parte del Collegio dei Garanti.
Art.8 – Gli organi
sociali
Sono organi del Associazione:
L’Assemblea dei soci:
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Collegio Dei Garanti.
Art. 9- L’Assemblea dei soci
Hanno
diritto di partecipare all'Assemblea ordinaria tutti i soci a qualunque
categoria appartengano. Ogni socio ha diritto ad un unico voto. E’ convocata in
via ordinaria dal Presidente almeno due volte all'anno. La convocazione deve
avvenire per iscritto almeno sette giorni prima della data stabilita e deve
contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della prima e seconda
convocazione, che potrà essere tenuta dal giorno successivo a quello stabilito
per la prima..L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente in sede
straordinaria su iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo di tutti
i soci fondatori. All’assemblea straordinaria possono partecipare
esclusivamente i soci fondatori.
Art.10- Compiti
dell’Assemblea
All'Assemblea
spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria. a) discutere e deliberare sui
bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b)
eleggere i Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei garanti; c)
deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione; d) deliberare
su ogni altro su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla
sua approvazione dal Consiglio Direttivo; e) nominare il Comitato dei Garanti ;
f) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.
In sede
straordinaria:
g)
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
h)deliberare sullo
scioglimento dell'Associazione.
Art. 11- Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L’Assemblea
in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è
validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno
il trenta per cento dei voti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Socio fondatore più anziano. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza almeno la metà più uno dei soci fondatori. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorre il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei 2/3 dei presenti quando decide sulle proposte di modifica dello statuto, ovvero dei 4/5 dei presenti quando delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'Assemblea deciderà, volta per volta, le modalità di votazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Socio fondatore più anziano. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza almeno la metà più uno dei soci fondatori. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorre il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei 2/3 dei presenti quando decide sulle proposte di modifica dello statuto, ovvero dei 4/5 dei presenti quando delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'Assemblea deciderà, volta per volta, le modalità di votazione.
Art. 12-
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo è formato da tre a sette membri nominati dall'Assemblea ordinaria. Il
Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea
ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato
i Consiglieri possono essere riconfermati.
Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spettano i
seguenti compiti:
a)
eleggere per un triennio tra i suoi componenti il
Presidente dell’Associazione, il Vice – Presidente , nonché il Segretario del
Consiglio b) formulare i regolamenti interni; c) predisporre i bilanci
preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea; d) predisporre ed
approvare il programma delle attività da svolgere, anche su proposta
dell’Assemblea dei soci; e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e
finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione; f) procedere
all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per
accertare la permanenza dei requisiti di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti
del caso; g) di nominare ed attribuire, sentito il parere (consultivo) dei membri
del Collegio dei Garanti nel corso di
ogni anno solare, la qualifica di socio fondatore ad uno o due soci ordinari
già iscritti all’Associazione.
Art. 14-
Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al
mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo
richiedano un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide con
la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-
Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e, in caso
di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni
del Consiglio sono fatte constatare da un processo verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario .
Art. 15 -
Compiti del Presidente
Il
Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di
fronte a terzi ed in giudizio. Egli ha la responsabilità generale della
conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la
firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci
che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli può delegare, in
via transitoria, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti.
E’ coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal Vice- Presidente che ,inoltre, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
E’ coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni dal Vice- Presidente che ,inoltre, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 16- Il Collegio dei Garanti
Il Collegio Dei Garanti, di durata triennale, è
formato da tre soci fondatori che vigilano sulla corretta applicazione dello
Statuto, approvano le delibere di esclusione dei soci , forniscono pareri
sull’attribuzione ai soci ordinari della qualifica di socio fondatore.
Le sedute sono fissate in modo autonomo dagli
stessi, oppure d'urgenza su proposta del Presidente dell’associazione; le
stesse sono valide solo in presenza di tutti i componenti.
I membri del CDG svolgono le funzioni di sindaci
revisori dei conti.
Art. 17 – Le elezioni
Tutte
le operazioni di voto per le cariche interne sono segrete. Esse sono curate dal
Collegio dei garanti.
Art. 18– Il Finanziamento
L’Associazione Politico-Culturale non
ha fini di lucro ed il suo sostentamento è garantito dalle quote sociali.
Anche le cariche sociali sono svolte gratuitamente.
Inoltre ulteriori finanziamenti
possono derivare dallo svolgimento di attività, manifestazioni, pubblicazioni,
studi, etc...
L'Associazione si impegna a richiedere
sovvenzioni, donazioni e contributi da enti, o persone, sia pubbliche che
private.
Ogni aderente si impegna a versare la
quota associativa determinata annualmente dall’Assemblea degli Aderenti.
La quota associativa è dimezzata per
gli aderenti con meno di 18 anni.
L'anno finanziario ha inizio il primo
gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno;
Art.19 – Regolamenti interni
Particolari
norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte
con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 20 – Norme Transitorie
I soci
fondatori eleggono al proprio interno Il
Presidente , il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Garanti. Tali
incarichi saranno svolti fino a quando gli stessi Aderenti Fondatori non
riterranno che il numero degli iscritti sia sufficiente per indire le elezioni
per la nomina di tutte le cariche previste dal presente statuto. Per quanto non
espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice
Civile.