STATUTO


Associazione Politico – Culturale “PROGRESSO”
STATUTO


 Art. 1 – Costituzione e sede dell'Associazione.
E costituita in Piana di Monte Verna (CE) l’Associazione Politico-Culturale denominata “PROGRESSO”. La sede dell'Associazione è in Piana di Monte Verna  , nei locali individuati dal Presidente. Con analoga procedura possono essere istituite sedi secondarie, anche in altri comuni del comprensorio.

Art. 2 – Carattere dell'Associazione.
L'Associazione non ha fini di lucro ed ha, anzi, l'obbligo di impiegare ogni suo provento per i fini istituzionali. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione.

L'Associazione, organismo apartitico, si propone di svolgere la più ampia attività di studio, di ricerca, di documentazione nel campo culturale, sociale, politico ed economico.

In particolare, l’Associazione si propone:

a)di contribuire alla crescita politica, civile, culturale ed economica della comunità.
b) di porre in essere attività finalizzate alla  difesa e alla valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti - ecologico, urbanistico, artistico e sociale - e in tutte le sue potenzialità - turistiche, sportive, produttive, di gestione del tempo libero ;

c) di promuovere, tutelare e far conoscere gli usi , i costumi e  le tradizioni locali;
L’Associazione promuove ed organizza tutte le iniziative che ritiene pertinenti con l’oggetto sociale; quali, ad esempio: incontri, seminari, convegni, conferenze, mostre, sagre, visite guidate e simili; provvede alla redazione e/o distribuzione di opuscoli, libri ed altro materiale divulgativo, utilizzando qualsiasi tipo di supporto la tecnologia metta a disposizione; L'Associazione, per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento politico , sociale e culturale.

Art. 4 – Requisiti dei soci.
Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che , avendo compiuto 16 anni , ne facciano richiesta, nell'intento di contribuire al conseguimento delle sue finalità.
I soci si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari.
Sono soci fondatori: a) coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
b)  coloro ai quali la qualifica di fondatore è stata attribuita successivamente dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari tutti coloro che chiedono ed ottengono l’ammissione all’Associazione dopo la sua costituzione.

Sono soci onorari quelle eminenti personalità a cui il Consiglio Direttivo conferisce tale qualifica per essersi adoperati per l'attuazione e la diffusione delle finalità statuarie.
I soci, con la sola eccezione di quelli onorari, si impegnano a sostenere l'Associazione con il puntuale versamento delle quote sociali, che verranno determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Ammissione dei soci.

L'Ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione da parte di almeno uno dei soci fondatori.. La domanda dovrà essere corredata di copia del presente statuto firmato per esteso dall’aspirante. Sull’accoglimento delle domande di ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione.

  Art. 6 – Doveri dei soci.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al pagamento della quota sociale , al rispetto e all'osservanza del presente Statuto nonché delle decisioni validamente deliberate dai competenti organismi.

Art.7 – Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto; b) per decadenza o perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto; d) per ritardato o mancato pagamento della quota sociale: in tal caso il socio moroso viene diffidato per iscritto a provvedere al pagamento di quanto dovuto e, ove persista la morosità, l’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le delibere di esclusione divengono esecutive solo dopo l’approvazione da parte del Collegio dei Garanti.

Art.8 – Gli organi sociali
           Sono organi del Associazione:
         L’Assemblea dei soci:
         Il Consiglio Direttivo   
         Il Presidente
         Il Collegio Dei Garanti.

Art. 9- L’Assemblea dei soci
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea ordinaria tutti i soci a qualunque categoria appartengano. Ogni socio ha diritto ad un unico voto. E’ convocata in via ordinaria dal Presidente almeno due volte all'anno. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno sette giorni prima della data stabilita e deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione, che potrà essere tenuta dal giorno successivo a quello stabilito per la prima..L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente in sede straordinaria su iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo di tutti i soci fondatori. All’assemblea straordinaria possono partecipare esclusivamente i soci fondatori.

Art.10- Compiti dell’Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria. a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b) eleggere i Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei garanti; c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione; d) deliberare su ogni altro su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo; e) nominare il Comitato dei Garanti ; f) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.
In sede straordinaria:
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
            h)deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11- Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno il trenta per cento dei voti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Socio fondatore più anziano. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza almeno la metà più uno dei soci fondatori. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorre il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei 2/3 dei presenti quando decide sulle proposte di modifica dello statuto, ovvero dei 4/5 dei presenti quando delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'Assemblea deciderà, volta per volta, le modalità di votazione.

Art. 12- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri nominati dall'Assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo
            
            Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
a)      eleggere per un triennio tra i suoi componenti il Presidente dell’Associazione, il Vice – Presidente , nonché il Segretario del Consiglio b) formulare i regolamenti interni; c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea; d) predisporre ed approvare il programma delle attività da svolgere, anche su proposta dell’Assemblea dei soci; e) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione; f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti del caso; g) di nominare ed attribuire, sentito il parere (consultivo) dei membri del Collegio dei Garanti  nel corso di ogni anno solare, la qualifica di socio fondatore ad uno o due soci ordinari già iscritti all’Associazione.

Art. 14-  Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute  dal Presidente o in sua assenza dal Vice- Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario .

Art. 15 -  Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli può delegare, in via transitoria, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti.
E’ coadiuvato  nell’esercizio delle sue funzioni dal Vice- Presidente che ,inoltre,  lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 16- Il Collegio dei Garanti

Il Collegio Dei Garanti, di durata triennale, è formato da tre soci fondatori che vigi­lano sulla corretta applicazione dello Statuto, approvano le delibere di esclusione dei soci , forniscono pareri sull’attribuzione ai soci ordinari della qualifica di socio fondatore.  
Le sedute sono fissate in modo autonomo dagli stessi, op­pure d'urgenza su proposta del Presidente dell’associazione; le stesse sono va­lide solo in presenza di tutti i componenti.
I membri del CDG svolgono le funzioni di sindaci revisori dei conti.

Art. 17 – Le elezioni
Tutte le operazioni di voto per le cariche interne sono segrete. Esse sono curate dal Collegio dei garanti.


Art. 18– Il Finanziamento

L’Associazione Politico-Culturale non ha fini di lucro ed il suo sostentamento è garantito dalle quote sociali. Anche le ca­riche sociali sono svolte gratuitamente.
Inoltre ulteriori finanziamenti possono derivare dallo svol­gimento di attività, manifestazioni, pubblicazioni, studi, etc...
L'Associazione si impegna a richiedere sovvenzioni, donazioni e contributi da enti, o per­sone, sia pubbliche che private.
Ogni aderente si impegna a versare la quota associativa determinata annualmente dall’Assemblea degli Aderenti.
La quota associativa è dimezzata per gli aderenti con meno di 18 anni.
L'anno finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno;

Art.19 – Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Norme Transitorie
I soci fondatori eleggono al proprio interno Il  Presidente , il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Garanti. Tali incarichi saranno svolti fino a quando gli stessi Aderenti Fondatori non riterranno che il numero degli iscritti sia sufficiente per indire le elezioni per la nomina di tutte le cariche previste dal presente statuto. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.


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